Regolamento›Capo III
Art. 62
In vigore dal 20 gen 1930
Gli Uffici per gli affari di culto provvedono in particolare modo:
a) all'assistenza nelle operazioni di consegna dei beni beneficiari da eseguirsi ad ogni vacanza dell'ente a termini dell'° comma, del Concordato;
b) alla compilazione ed alla regolare tenuta del registro inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto;
c) alla vigilanza o all'amministrazione, secondo le norme ora in vigore, delle aziende speciali menzionate nell' del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;
d) all'amministrazione delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro a termini dell' del Concordato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-62