Regolamento›Capo III
Art. 60
In vigore dal 20 gen 1930
Spetta agli Uffici per gli affari di culto di assicurarsi che tutte le istituzioni di culto comprese nella circoscrizione territoriale delle rispettive Corti d'appello esercitino la loro attività conformemente alle leggi ed ai regolamenti.
Quando vengano a conoscenza di irregolarità in proposito, ne riferiscono prontamente al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e possono anche adottare i provvedimenti conservativi consentiti dalla legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-60