Art. 1
In vigore dal 20 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;
Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-rd-1