Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto; Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-rd-1