Regolamento›Capo IV
Art. 84
In vigore dal 20 gen 1930
Non sono più in vigore le disposizioni particolari già vigenti nelle nuove Provincie in virtù delle quali la rappresentanza e la difesa del patrimonio dei benefici ecclesiastici e delle chiese erano affidate alla Regia avvocatura erariale.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-84