Regolamento›Sez. 4
Art. 43-bis
In vigore dal 20 dic 1935
Il presidente convoca la fabbriceria tutte le volte che lo reputi necessario o quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.
I fabbricieri sono tenuti ad intervenire alle adunanze.
Quando, senza giustificato motivo, non intervengano per tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e devono essere sostituiti.
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