RegolamentoCapo I

Art. 1

In vigore dal 20 gen 1930
Regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. . La notificazione concernente la persona da nominare Arcivescovo, Vescovo diocesano o coadiutore cum jure successionis è fatta per la via diplomatica al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale, compiute le pratiche di sua competenza e udito, ove del caso, il Consiglio dei Ministri, fa pervenire le opportune comunicazioni alla Santa Sede per la medesima via.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-1

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