Regolamento›Capo IV
Art. 78
In vigore dal 20 gen 1930
Gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici, contemplati nell', capoverso, della legge, conserveranno, anche se trasferiti ad altra sede o promossi, il diritto ad ottenere la liquidazione dei supplementi di congrua, delle aggiunte di anzianità ed in genere degli altri assegni costituenti il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza in base alle norme del cessato regime austro-ungarico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-78