RegolamentoCapo IISez. 1

Art. 16

In vigore dal 20 gen 1930
La domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica delle Confraternite ed, in genere, delle Associazioni laicali a scopo di religione o di culto di qualsiasi natura, che già non la posseggano, è proposta dal loro rappresentante al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata: a) dell'atto costitutivo dell'Associazione e del provvedimento di erezione o di approvazione canonica; ove questo non esista, dell'assenso dell'Autorità ecclesiastica; b) di tutti i documenti atti a comprovare il fine dell'Associazione e l'esistenza di un patrimonio sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento di essa. Le Confraternite, per tutto quanto non è regolato dalle norme contenute nel presente regolamento, sono rette dai propri statuti approvati con decreto Reale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-16

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