Regolamento›Capo II›Sez. 1
Art. 11
In vigore dal 20 gen 1930
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese appartenenti a qualcuno degli enti ecclesiastici soppressi può essere fatta, oltre che dall'Ordinario diocesano, anche dal rappresentante della rispettiva Associazione o Provincia o Casa religiosa civilmente riconosciute.
La domanda del rappresentante di cui sopra deve essere approvata dalla competente superiore Autorità ecclesiastica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-11