RegolamentoCapo IISez. 1

Art. 17

In vigore dal 20 gen 1930
Il rappresentante può chiedere, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto di qualunque specie. La domanda deve essere corredata dei documenti dai quali consti: a) che è intervenuta ovvero che non è intervenuta l'approvazione o l'accettazione ecclesiastica; b) che la fondazione è dotata di un patrimonio proprio destinato a scopi di culto; c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e che dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato. Nulla è innovato rispetto agli enti ecclesiastici che potevano essere riconosciuti anche anteriormente alla entrata in vigore del Concordato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-17

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