Regolamento›Titolo IX
Art. 379
In vigore dal 15 feb 1929
Possono essere dispensati dall'esperimento, di cui all', i pirotecnici autorizzati, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, che, a giudizio insindacabile del prefetto, siano esperti nella fabbricazione o nell'accensione dei fuochi di artificio.
Possono, del pari, essere dispensati dall'esperimento, di cui al successivo , coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già autorizzati alla fabbricazione di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, quando, a giudizio insindacabile del prefetto, siano esperti nella fabbricazione degli esplodenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-379