RegolamentoTitolo VIII

Art. 378

In vigore dal 15 feb 1929
I beni immobili sono assunti in consistenza dall'Amministrazione finanziaria dello Stato. A tal fine, il prefetto comunica copia del decreto di scioglimento delle associazioni all'intendente di finanza, per l'esecuzione nella parte di competenza. Ove il prefetto ritenga di dover proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficenza, di cui all'articolo precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto al Ministro per l'interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione.
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