Regolamento›Titolo IX
Art. 380
In vigore dal 15 feb 1929
La disposizione dell' del presente regolamento non si applica agli enti collettivi e ai circoli privati autorizzati alla vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termine dell' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-380