Regolamento›Titolo VIII
Art. 376
In vigore dal 15 feb 1929
Quando il prefetto ritenga di dover ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola, con lo stesso decreto di scioglimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-376