Regolamento›Titolo VII
Art. 374
In vigore dal 15 feb 1929
Per la esecuzione del servizio disposto dal presente titolo, le autorità di pubblica sicurezza devono tenere i registri indicati con istruzioni ministeriali.
Tali registri sono tenuti segreti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-374