RegolamentoTitolo VII

Art. 369

In vigore dal 15 feb 1929
Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso. Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenutario della casa. Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall'autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-369

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo