Regolamento›Titolo VII
Art. 366
In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione interroga, in privato, l'autorità locale di pubblica sicurezza, gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune.
La Commissione delibera a maggioranza di voti.
Un funzionario di pubblica sicurezza è segretario della Commissione.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-366