RegolamentoTitolo VII

Art. 362

In vigore dal 15 feb 1929
Ricevuta la domanda, l'autorità di P. S.; 1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili e che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche nei riguardi della loro speciale posizione, tenuto conto del disposto dell' della legge; 2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno o più ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali; 3) trasmette al medico provinciale, per il parere nei riguardi igienici, le opportune indicazioni intorno al locale e al numero delle donne che vi possono essere ammesse per esercitare il meretricio; 4) promuove il parere del Comando dell'Arma dei RR. CC. ed esegue ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni; 5) invita il richiedente a firmare l'atto di sottomissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-362

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