Regolamento›Titolo VI
Art. 358
In vigore dal 15 feb 1929
Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-358