Regolamento›Titolo VI
Art. 355
In vigore dal 15 feb 1929
La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell' della legge, è ordinata dal Ministro per l'interno, su proposta del prefetto della Provincia nella quale dimora il confinato, sentito il prefetto della Provincia nella quale fu pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-355