Regolamento›Titolo VI
Art. 350
In vigore dal 15 feb 1929
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dell' della legge, modificato dall' del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, sono punite con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dell'assegno giornaliero.
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