Regolamento›Titolo VI
Art. 345
In vigore dal 15 feb 1929
Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni; di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonché di un locale per l'isolamento degli infermi affetti da malattie infettive.
Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso.
Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche e suggerire, in caso di deficienze, gli opportuni rimedi.
Ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-345