Regolamento›Titolo VI
Art. 343
In vigore dal 15 feb 1929
A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti:
a) una branda di ferro con materasso, uso militare;
b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese;
c) due coperte di lana, tipo militare;
d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero;
e) un attaccapanni di metallo;
f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo;
g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro;
h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese.
Ai confinati bisognosi può, inoltre, essere fornito, una volta all'anno, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-343