Regolamento›Titolo VI
Art. 339
In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati.
Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione.
Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-339