RegolamentoTitolo VI

Art. 336

In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri. In caso di assenza od impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci. I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministro per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento. Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale di P. S. I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario. Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-336

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