RegolamentoTitolo VI

Art. 333

In vigore dal 15 feb 1929
Quando, nel complesso dei fatti denunziati, la Commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al questore perché si faccia luogo alla diffida, a termine dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-333

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