Regolamento›Titolo VI
Art. 333
333 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Quando, nel complesso dei fatti denunziati, la Commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, può applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al questore perché si faccia luogo alla diffida, a termine dell' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-333