RegolamentoTitolo VI

Art. 328

In vigore dal 15 feb 1929
I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo. I minorenni, riconosciuti affetti da infermità fisiche o psichiche, sono segnalati ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, pei provvedimenti ai sensi della legge 10 dicembre 1925, numero 2277, e del relativo regolamento.
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