Regolamento›Titolo VI
Art. 329
In vigore dal 15 feb 1929
I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misure di P. S. sono provvisoriamente ricoverati presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove ciò non sia possibile, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle carceri, in appositi locali distinti da quelli per gli adulti.
Di ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.
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