Regolamento›Titolo VI
Art. 330
In vigore dal 15 feb 1929
Le persone contemplate nell' della legge sono, dal questore, denunciate al prefetto per l'assegnazione al confino di polizia, con rapporto motivato, da cui deve risultare la pericolosità del prevenuto per la sicurezza pubblica o per l'ordine nazionale.
La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e, in ogni caso, dalla cartella biografica, dal rapporto informativo dell'Arma dei CC. RR. e da un certificato medico attestante se il prevenuto si trovi in condizioni da poter sopportare il regime del confino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-330