Regolamento›Titolo VI
Art. 335
In vigore dal 15 feb 1929
Le ordinanze della Commissione sono dal prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) situazione di famiglia;
c) cartella biografica;
d) dichiarazione del casellario giudiziario;
e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario;
f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni da poter sopportare il regime del confino;
g) verbale di notifica dell'ordinanza;
h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma dei CC. RR.;
i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte.
Nel trasmettere i documenti, il prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un Comune del Regno diverso dalla sua residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato è in grado di mantenersi con mezzi propri.
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