RegolamentoTitolo VI

Art. 337

In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione di appello ha facoltà di ridurre il periodo di assegnazione al confino e di ordinare che, in luogo del confino, siano inflitte l'ammonizione o la diffida.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-337

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