Regolamento›Titolo VI
Art. 341
In vigore dal 15 feb 1929
I confinati di polizia, privi di mezzi di sussistenza, sono obbligati al lavoro.
La mercede è devoluta per intero a loro beneficio.
Qualora non abbiano mezzi di sussistenza nè siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel Comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.
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