Regolamento›Titolo VI
Art. 336
336 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri.
In caso di assenza od impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministro per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento.
Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale di P. S.
I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario.
Essi devono riportare il visto di esecutorietà del Ministro per l'interno.
Storico versioni
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