Regolamento›Titolo VI
Art. 347
In vigore dal 15 feb 1929
Oltre a quanto è prescritto negli della legge, è vietato ai confinati:
a) di giuocare d'azzardo;
b) di dare danaro ad usura;
c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro, forniti dall'Amministrazione;
d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia;
e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo;
f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione;
g) di discutere di politica e di fare propaganda politica in modo anche occulto;
h) di andare in barca, per diporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-347