RegolamentoTitolo VI

Art. 347

In vigore dal 15 feb 1929
Oltre a quanto è prescritto negli della legge, è vietato ai confinati: a) di giuocare d'azzardo; b) di dare danaro ad usura; c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario od altro, forniti dall'Amministrazione; d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della colonia; e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore durante le ore di riposo; f) di imbrattare od altrimenti guastare i muri, i mobili, il vestiario e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione; g) di discutere di politica e di fare propaganda politica in modo anche occulto; h) di andare in barca, per diporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-347

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