Regolamento›Titolo VI
Art. 352
In vigore dal 15 feb 1929
Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute.
Per mancanze alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche.
Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei.
La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una Commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco.
Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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