Art. 352
RegolamentoTitolo VI

Art. 352

352 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si infligge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute. Per mancanze alla disciplina di qualche entità, al divieto di libera uscita si può aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della metà; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche. Al confinato in punizione è vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei. La punizione di cui al presente articolo è inflitta da una Commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco. Al confinato in punizione è concesso di prendere aria, una volta al giorno, in località all'aperto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-352