Art. 350
RegolamentoTitolo VI

Art. 350

350 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dell' della legge, modificato dall' del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, sono punite con: a) il richiamo; b) il divieto di libera uscita; c) la riduzione dell'assegno giornaliero.
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