Regolamento›Titolo VI
Art. 350
350 / 383In vigore dal 15 feb 1929
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non perseguibili ai sensi dell' della legge, modificato dall' del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, sono punite con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dell'assegno giornaliero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-350