RegolamentoTitolo VII

Art. 360

In vigore dal 15 feb 1929
L'autorità di P. S., cui, per proprie informazioni o per denuncia, consti che, in un dato locale si eserciti abitualmente il meretricio, chiama alla sua presenza chi dispone del locale e le persone che potessero fornire utili notizie, per interrogarle e raccoglierne le dichiarazioni a verbale. Ove l'autorità di P. S. non creda di dover procedere ad ulteriori indagini, promuove il parere del Comando dei CC. RR., ed emette la dichiarazione di ufficio di locale di meretricio. La dichiarazione è notificata a chi dispone del locale, con l'ordine di chiuderlo entro 24 ore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-360

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