Art. 366
RegolamentoTitolo VII

Art. 366

366 / 383
In vigore dal 15 feb 1929
La Commissione interroga, in privato, l'autorità locale di pubblica sicurezza, gli interessati e i testimoni indicati dalle parti, ed assume tutte le informazioni che ravvisa opportune. La Commissione delibera a maggioranza di voti. Un funzionario di pubblica sicurezza è segretario della Commissione. Le decisioni della Commissione sono comunicate al ricorrente, a cura dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
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