Regolamento›Titolo VIII
Art. 377
In vigore dal 15 feb 1929
I beni confiscati passano in proprietà dello Stato.
I beni mobili sono venduti all'asta pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del Tesoro.
È in facoltà del prefetto di disporre la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficenza, con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-377