RegolamentoTitolo IX

Art. 381

In vigore dal 15 feb 1929
Le guide, le guide alpine, i portatori alpini, i corrieri e gli interpreti, autorizzati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere dispensati dall'esperimento prescritto dall', quando la loro idoneità sia riconosciuta dal prefetto, su parere, a seconda dei casi, del Ministero per la pubblica istruzione o della Direzione generale dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.
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