Regolamento›Titolo VI
Art. 300
In vigore dal 15 feb 1929
La disposizione dell' della legge si applica anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa pel mantenimento.
Copia dell'atto di diffida è trasmessa al procuratore del Re, nel caso previsto dal secondo comma dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-300