RegolamentoTitolo VI

Art. 301

In vigore dal 15 feb 1929
Per gli effetti dell' della legge, si considerano di beneficenza e possono essere autorizzate dal questore le questue o collette dirette a raccogliere fondi od oggetti, anche fuori dei Tempi, pel mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso chiese povere.
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