RegolamentoTitolo VI

Art. 304

In vigore dal 15 feb 1929
La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-304

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