RegolamentoTitolo VI

Art. 307

In vigore dal 15 feb 1929
La carta di identità è esente da tassa di bollo. All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una, esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri. In caso di smarrimento, il duplicato della carta di identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-307

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