Regolamento›Titolo VI
Art. 307
307 / 383In vigore dal 15 feb 1929
La carta di identità è esente da tassa di bollo.
All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n. 5 al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una, esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta di identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.
Storico versioni
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