RegolamentoTitolo VI

Art. 308

In vigore dal 15 feb 1929
Nei casi, in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari, di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; la tessera di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; la tessera che i Comandi della M. V. S. N. rilasciano ai propri dipendenti; la patente di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; il libretto di porto d'armi e il passaporto per l'estero. L'identità dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può essere dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-308

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo