RegolamentoTitolo VI

Art. 311

In vigore dal 15 feb 1929
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all' della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato. L'autorità di P. S. non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità. Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-311

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo