Regolamento›Titolo VI
Art. 311
In vigore dal 15 feb 1929
Il rimpatrio obbligatorio, di cui all' della legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.
L'autorità di P. S. non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso al presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-01-21;62#art-r-311